Tribunale Penale di Milano
sentenza 17 dicembre 2001 (depositata 27 maggio 2002), n. 12798/01
… (Rspp) imputato del delitto di cui all’art. 590 commi 1 e 3 c.p. in relazione agli articoli 374 co. 2 e 68 del DPR 547/1955, per avere, quale responsabile della gestione e della manutenzione degli impianti con delega scritta nell’impresa …, cagionato al lavoratore … lesioni personali gravi guarite dopo circa due mesi e consistite nel trauma da schiacciamento per avulsione unguenale del primo dito della mano destra:
per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza ed inosservanza delel norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare per aver consentito o comunque non impedito che la macchina goffatrice n. 64 fosse utilizzata dagli addetti con una velocità di rotazione dei cilindri tale da provocare al nastro biadesivo uno stress meccanico ..
MOTIVAZIONE
… risulta evidente che la macchina era priva delle protezioni che, a norma dell’art. 68 D.P:R. 547/55, dovevano presidiare la zona di rotazione dei cilindri …
Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che l’imputato, in data 9/10/1998, aveva contestato proprio al sig. Zocchi nella sua qualità di caporeparto il fatto che in occasione dell’infortunio fosse stata adottata una prassi, conforme alla nuova procedura di impostazione del lavoro introdotta senza neppure preventivamente informarlo … (accelerazione della produzione - n.d.r.).
Risulta, in conseguenza, provato che l’imputato era tenuto all’oscuro non solo della iniziativa adottata di aumentare la velocità di lavorazione ma anche delle modifiche a tal fine apportate alla macchina ed informato di quanto era accaduto solo in un momento successivo all’infortunio e su sua precisa richiesta di spiegazioni.
La circostanza appare significativa poichè concorre a dimostrare che, nella specie, era stata creata una apparenza idonea a costituire in capo all Rspp obblighi specifici in materia di sicurezza sul lavoro senza che a tale apparenza si accompagnasse alcuna reale attribuzione dei poteri necessari.
… il dott. Audisio, U.p.g. della Asl, ha affermato di non aver individuato, al’epoca, il destinatario dellanormativa antinfortunistica nell’odierno imputato atteso che lo stesso gli risultava essssere soli il responsabile del servizio di prevenzione e protezione …
Il D. Lvo. 626/1994 .. nel descrivere i compiti del servizio di prevenzione e protezione espresssamente attribuisce allo steso il ruolo di consulente del datore di lavoro cui il responsabile del servizio segnala le misure di sicurezza preventive e protettive e le procedure da adottare in relazione ai rischi indiividuati nel piano di valutazione. Non compete, quindi, al responsabile del servizio la diretta attuazione della normativa antinfortunistica della quale egli non è, perciò, il destinatario.
A riprova di tale affermazione si osserva che il D. Lvo. 626/1994 non prevede specifiche sanzioni per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che non abbia ovvero abbia mal adempiuto ai compiti indicati dall’art. 9 sicchè lo steso non potrà essere chiamato a rispondere delle violazioni dellanormativa antinfortunistica in virtù di una responsabilità a lui direttamente attribuita per l’incarico ricoperto.
Ovviamente il responsabile del servizio potrà essere chiamato a rispondere per i danni occorsi ai lavoratori in conseguenza della sua condotta, e, tuttavia, il profilo di colpa chi gli potrà essere contestato non potrà trovare fondamento nella inosservanza delle disposizioni ex D. Lvo 626/94 ma solonella colposa violazione degli obblgihi di prudenza, perizia e diligenza che sono propri delle sue competenze professionali. competenze che deve necessariamente possedere per essere designato dal datore di lavoro a tale incarico …
… sono in atti il verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/1/1996 e quello del 1/4/1998 contenti, il primo, una delelga generica rilasciata al sig. Sartori “alla sicurezza e all’igiene del olavoro” ed, il secondo, una “delega di compiti e funzioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell’ambiente e conferimento dei relativi poteri ivi compresi “i più ampi poteri per quanto riguarda l’acquisto di mezzi atti a migliorare le misure di prevenzione infortuni nonchè di quelli destinati a garantire l’igiene del lavoro .. sino al limite di 50 milioni”.
A tali attribuzioni formali di competenze ed obblighi, però, non si era accompagnata alcuna reale attribuzione dei necessari poteri ..
(è stata evidenziata) “l’assoluta inadeguatezza dela somma sopra indicata a far fronte anche solo ai primi, indifferibil e parziali interventi necesssari per iniziare a riportare in sicurezza alcune delle linee di produzione…(il teste u.p.g. ha aafermato) “se anche avesse avuto … una delega specifica in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettivamente esercibile, magari con potere di spesa, … il suo potere di spesa doveva essere di qualche miliardo.”.
Ne si può tacere del fatot che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l’imputato non aveva alcuna autonomia di spesa, neppure nell’ambito della modesta somma indicata nel verbale del Consiglio di amministrazione
Si ricorda sul punto quanto affermato da (un teste) in ordine al fatto che le pur modeste spese necessarie per approntare i primi parziali interventi erano state autorizzate dalla direzione aziendale e non dal Rspp e che il preventivo presentato per l’aggiornamento del piano di valutazione dei rischi, certamente rientrante nei poteri di spesa formalmente attribuiti all’imputato, giaceva ancora in attesa di decisioni della direzione. Si ricorda ancora che sono in atti le comunicazioni relative ad acquisti od interventi necessari per attuare le misure di prevenzione nonchè garantire l’igiene sul lavoro, comunicazioni che venivano inviate dall’imputato al datore di lavoro per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la relativa spesa, anche se la stessa rientrava ampiamente nei limiti del potere a lui riconosciuto.
Tali elementi dimostrano che il conferimento della delega in materia di sicurezza non era affatto accompagnato dall’attribuzione dei relativi poteri ed era, quindi, solo un tentativo di far apparire effettivo il formale trasferimento di alcuni obblighi propri del datore di lavoro..
Ne consegue che il Rspp va assolto dal reato ascritto per non aver commesso il fatto …

Rolando Dubini








