Condominio senza dipendenti e appalti di lavori: no art. 7 626

La Corte di Cassazione sezione quarta pen. n. 43364 del 12 novembre 2003, ric. Colangelo pone fine agli equivoci e alle prassi illegittime, forse .... a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano

La Circolare 5 marzo 1997, n. 28 del Ministero del lavoro per quanto attiene alla Individuazione datore di lavoro nei condomini precisa che “ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall’articolo 1, comma 3 [del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626/94], il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’Amministratore condominiale pro-tempore”.

Si tratta di una figura di datore di lavoro così come prevista dall’articolo 2 lettera b) del D. Lgs. n. 626/94: ovvero “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”.

Pierguido Soprani, in modo molto opportuno, precisa che “peraltro l’equiparazione amministratore di condominio-datore di lavoro presuppone che questi abbia alle sue dipendenze lavoratori subordinati [altrimenti l’equivalenza NON sussiste - n.d.r.]: e tali sono non soltanto quelli strictu sensu intesi, secondo la definizione che ne da l’art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 626/94, ma anche, e ordinariamente, alla luce dell’esperienza concreta - i lavoratori con rapporto contrattuale di portierato privato” [Gli obblighi di sicurezza dell’amministratore di condominio, in Ambiente e sicurezza, 27 aprile 2004 n. 8 pag. 83].

Dunque sono lavoratori nel condominio i portieri e ogni “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi” (art. 2 c. 1 llett. a D. Lgs. n. 626/94), in mancanza di un dipendente di questo genere, non siamo in presenza di un luogo di lavoro e non vi sono ne lavoratori ne datore di lavoro, quinmdi NON è applicabile il D. Lgs. n. 626/94 in nessuna sua parte, incluso l’art. 7 del D.Lgs. medesimo.

L’art. 1 [Campo di applicazione] individua con precisione il campo di applicazione, ovvero le situazioni nelle quali possono applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 626/94:

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. […]

4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Dunque, se non ci sono lavoratori, non c’è nemmeno datore di lavoro, e non si ricade nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 626/94.

Ciò nonostante capita di leggere vedere interpretazioni delle norme, sopratutto in materia di condominio, assolutamente infondate, ileggittime, quando non aberranti.

Amministratori che vengono incriminati quali datori di lavoro {di chi poi non si sà] in caso di infortunio ad un lavoratore autonomo do di una impresa di manutenzione o pulizie all’interno del condominio, per violazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 sugli obblighi di cooperazione e coordinamento in caso di appalti ad imprese o lavoratori autonomi, o addirituttura per omessa valutazione dei rischi, scordando che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/94 [Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, “il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori” [dei propri lavoratori, ovviametne, non di lavoratori di altre imprese o comunque autonomi, ma questa precisazione è a volte ignota agli organi di vigilanza o a certi inquirenti].

Altre interpretazioni assolutamente infondate sono quelle di certi interpreti, secondo i quali utilizzare lavoratori autonomi o imprese per l’esecuzione di lavori nel condominio comporterebbe da un lato l’applicabilità dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94., e dall’altro l’obbligo di fare la valutazione dei rischi per l’attività di questi lavoratori esterni ed estranei al condominio [sic].

A fare piazza pulita di tutti gli equivoci alimentati da interpretazioni che tra l’altro estendono in maniera imperdonabile il campo di applicazione di normativa penalmente sanzionata quale il D. Lgs. n. 626/94, e che fanno venire meno il principio di certezza del diritto e la funzione di garanzia del diritto, ha provveduto la Corte di Cassazione s. sez. quarta pen. n. 43364 del 12 novembre 2003, ric. Colangelo [vedi la nota di Raffaele Guariniello in Diritto e Pratica del Lavoro n. 47 del 2003 pag. 3178], la quale chiarisce una volta per tutte che “nel disciplinare gli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro che affidi lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, l’art. 7 non trova applicazione qualora i lavori siano svolti nell’abitazione privata del committente, pur se questi rivesta la qualità di imprenditore”.

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte ribadisce che “il presupposto per l’applicazione del citato art. 7 è costituito dall’affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, per cui tale disposizione non può valere per lavori che vengono commissionati all’interno o al servizio di una civile abitazione”.

E il condominio, quando è privo di dipendenti, è una civile abitazione sottratta in tutto e per tutto al campo di applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94.

Del tutto divero è invece il caso del D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri mobili e temporanei, dove l’amministratore è necessariamente anche committente, ma in questo caso si tratta di una norma speciale, che deroga all’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (e non invece di una norma correlata e collegata, come alcuno ha ritenuto), come chiarisce bene l’art. 1 del D. Lgs. n. 494/1996.

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