RAPPORTI TRA D.P.R. N. 547/1955 E D. P.R.. N. 459/96

Il D.p.r. n. 547/1955 si applica anche alle macchine marcate Ce, e sanziona anche il fabbricante e venditore che costruisce e vende macchine non sicure (art. 7 D.p.r. n. 547/1955)

RAPPORTI TRA D. P.R. N. 547/1955 E D. P.R. N. 459/96

di Rolando Dubini

L’art. 2 del D.p.r. n. 459/1996 è chiarissimo e richiama il D.p.r. n. 547/1955:

Art. 2 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine e i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed i requisiti essenziali di cui all’allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.

Quindi la marcatura Ce non è affatto autosufficiente (essendo tra l’altro una soluzione autocertificatoria al problema della sicurezza, e non fondata quindi sul principio di efettività) come troppi interessati commentatori si sono affrettati a scrivere, ma invece rimanda continuamente alla sicurezza e salute, i cui parametri sono fissati con barriera inviolabile e insormontabile dalla legge penale, e tra queste dal D.p.r. n. 547/1955 che all’art. 4 obbligato il datore di lavoro, tra l’altro, e all’art. 7 il costruttore, e il venditore, al rispetto rigoroso dei paarametri prevenzionistici fissati per evitare pregiudizi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle persone presenti sul luogo di lavoro.

 

Si è cercato di sostenere che il D.P.R. n. 459/96 avrebbe messo in questione il rapporto con il D.P.R. n. 547/1955 sulla sicurezza delle macchine, affermando che il legislatore con la legge 24/4/1998 n. 128 (legge Comunitaria precisato (art. 46 comma 2) avrebbe precisato che per le macchine e le apparecchiature, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti medesimi è debitamente attestata dall’apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, le disposizioni a carattere costruttivo contenute nella legislazione italiana sulle macchine (D.P.R. n. 547/55) dovevano essere considerate solo norme tecniche e quindi di riferimento e non più cogenti.
Questa interpretazione è destituita di ogni fondamento logico-giuridico e contrasta, con ogni evidenza, da un lato con la prassi della Suprema Corte di Cassazione, che continua a condannare in sede penale fabbricanti e utilizzatori di macchine che non rispettano il d.p.r. n. 547/1955 (anche se magari contestualmente producono o utilizzano macchine marchiate Ce, dimostrando che la marcatura non corrisponde in toto alla sicurezza antinfortunistica) e dalla lettera dell’articolo citato, che riproduciamo, e che con ogni evidenza vanifica all’interno del d.p.r. n. 547/1955 le sole norme di omologazione, e non tutte le altre norme prescrittive, penalmente sanzionate:
LEGGE 24 aprile 1998 n. 128 - Art. 46.
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.
Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza é disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi é debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell’11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano ” norme” ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Giova qui ricordare che la Cassazione penale sez. III - sentenza n. 32426 del 4 luglio 2001, sempre lucidissima sul tema dei rapporti assolutamente complementari e mai contraddittori, tra D.p.r. 459/96 (che si occupa di omologazione) e D.p.r. 547/1955 (che si occupa del diverso tema delle prescrizioni prevenzionistiche sanzionate penalmente, e solo incidentalemente di alcune, poche, norme di omologazione oggi superate, queste si, dal D.p.r. n. 459/96), ha messo a fuoco la responsabilità del datore di lavoro, o quanto meno la corresponsabilità con il costruttore, in caso di infortunio conseguente ad una mancata protezione dell’organo lavoratore di una macchina operatrice provvista di marcatura CE di cui al D.P.R. n. 459/1996.
Nella fattispecie era stata riscontrata la mancata protezione di una tramoggia di una macchina per la macinatura del mais in violazione agli artt. 41 e 73 del D.P.R. n. 547/1955 il che aveva portato all’infortunio dell’operatore che, venuto a contatto con la propria mano con gli organi in movimento taglienti della macchina, veniva colpito dagli stessi subendo lesioni che hanno portato all’indebolimento della mano offesa.
Il datore di lavoro aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che l’infortunio si era verificato per il non corretto comportamento del lavoratore e che la macchina era stata acquistata ritenendola, in buona fede, conforme alle normative di sicurezza.
La Corte di Cassazione conclude invece affermando che i macchinari posti a disposizione dei lavoratori devono essere forniti di tutti i particolari dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l’addetto anche nel caso di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e che il requisito dell’assoluta sicurezza deve essere accertato prima che la macchina sia messa in funzione. Già all’atto dell’acquisto, inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di sicurezza provvedendo, se necessario, a dotare il macchinario dei dispositivi di prevenzione dei quali risulti sprovvisto oppure ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti.
Né vale invocare, per esonerare il datore di lavoro da tali obblighi la circostanza che la macchina fosse provvista della marcatura CE di cui al D.P.R. n. 459/1996
Le norme del D.p.r. n. 547/1955 si applicano, dunque, tanto alle macchine soggette all’obbligo di marcatura Ce, tanto alle macchine antecedenti l’entrata in vigore del D. p.r. n. 459/96.

In tal senso resta perfettamente in vigore, per fabbricante, costruttore, venditore, l’articolo 7 del D.p.r. n. 547/1955, che gli impone l’obbligo sanzionato penalmente di costruire e/o vendere macchine tutte dotate dei dispositivi di protezione e delle misure dettate dal medesimo decreto. Del tutto forviante è la tesi di chi sostiene l’implicita abrogazione dell’art. 7 c.1 del D.p.r. n. 547/1955 da parte del D. Lgs. n. 626/94, scordando l’elementare distinzione, in materia penale, posta dall’art. 15 del codice penale (e facendo venir meno anche il principio del favor rei, visto che la sanzione dell’art. 7 D.p.r. n. 547/1955 è più mite), ai sensi del quale la norma speciale trova applicazione preferenziale rispetto alla norma generale, appunto nel caso specifico degli obblighi penalmente sanzionati del D.p.r. n. 547/1955, che è pienamente vigente e obbligatorio per utilizzatore, venditore e costruttore (per questi ultimi applicando appunto l’art. 7 del D.p.r. n. 547/1955). Nel caso in cui siano invece violati altri requisiti, quali quelli dettati dal D. Lgs. n. 626/94, troverà applicazione l’art. 6 c. 2 del D. Lgs. n. 626/94.

In ogni caso il D. Lgs. n. 626/94, quando ha voluto regolare il D.p.r. n. 547/1955 l’ha fatto esplicitamente ed in maniera specifica, come all’art. 36, che ne ribadisce in toto la perdurante efficacia.

In tal senso converrà sempre all’utilizzatore che acquista macchine anche nuove e marchiate Ce, richiedere sempre anche una dichiarazione ch ela macchina è stata costruita nel rispetto rigoroso delle prescrizioni del D.p.r. n. 547/1955.

 

Osserva correttamente Gerardo Porreca:

· Il D.P.R. n. 459/96 intanto fissa dei requisiti essenziali di sicurezza per le macchine sia destinate agli ambienti di lavoro che agli ambienti di vita;

· Il D.P.R. n. 459/96 non fa alcun riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94 che pure con l’art. 6 fissa a carico dei costruttori e venditori degli obblighi in merito alla sicurezza delle macchine che costruiscono ed immettono in mercato e destinate agli ambienti di lavoro;

· Il D.P.R. n. 459/96 ha natura di regolamento (e quindi di norma di grado inferiore) e non prevede sanzione alcuna per chi non lo rispetti. Per sanzionare gli inadempienti per non aver previsto e messo in atto tutti i requisiti essenziali di sicurezza si può far ricorso all’art. 6 del D. Lgs. n. 626/94 contestando loro di avere fabbricato e messo in commercio macchine non rispondenti a regolamenti ed a norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

· Il D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto un titolo intero, il Titolo III, sull’uso delle attrezzature di lavoro con disposizioni destinate ad altri soggetti obbligati quali i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori e, pure essendo anche esso di derivazione europea, per quanto riguarda le macchine non ha abrogato le norme generali di protezione delle stesse di cui al D.P.R. n. 547 che è stato invece solo integrato in alcuni articoli riguardanti l’installazione di un dispositivo di arresto di emergenza (art. 52), la messa in moto e l’arresto dei motori (art. 53) e l’aggiornamento del libretto di manutenzione (art. 374);

· Il D. Lgs. ha introdotto a carico dei datori di lavoro l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e in particolare fa riferimento alla scelta delle attrezzature di lavoro nonché l’obbligo di attuare tutte le misure tecniche adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature;

· L’art. 46 della legge comunitaria 1995-1997 non fa, altresì, riferimento alle “prescrizioni” ed alle procedure da adottare ai sensi del D. Lgs. n. 758/96 allorquando la carenza di applicazione dei requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine costituisce anche “contravvenzione” alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 626/94, D.P.R. n. 547/55, ecc.).

Interessanti le conclusioni di Porreca: “comunque affermare che non sono più applicabili in toto le disposizioni del D.P.R. n. 547/55, così come si è avuto modo di leggere e di ascoltare da qualche parte, appare un po’ semplicistico e non rispondente al vero; sostenere invece che siano rimaste in vigore le disposizioni della vecchia normativa allorquando siano concordanti con quelle della nuova e che si deve ritenere tacitamente abolite o meglio inapplicabili quelle contrastanti ed incompatibili con essa appare certamente più accettabile e condivisibile. Questo del resto è in linea con quanto indicato nei “considerando” della direttiva comunitaria n. 98/37/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza delle macchine, dalla cui lettura discende che la normativa comunitaria deve prevalere su quella degli Stati membri allorquando quest’ultima si presenti incompatibile e contrastante e che gli Stati membri stessi devono abolire quelle disposizioni la cui applicazione potesse essere di fatto un impedimento all’attuazione degli indirizzi comunitari”.

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