Dal bacio alla mano morta

I gesti proibiti e concessi dalla Cassazione.

Il caso del direttore di una banca del trevigiano, condannato per aver tentato, nel 2000, di baciare con uno sfioramento delle labbra una dipendente dell’istituto di credito che dirigeva, può essere considerato come ‘violenza sessuale’. Nel 2002 il Tribunale di Treviso lo ritiene colpevole di violenza sessuale e lo condanna ad un anno e due mesi di reclusione, nel 2003, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado poi la Cassazione ha confermato la condanna a 14 mesi di reclusione (con la condizionale).


La Suprema Corte ha ribadito il suo rigido orientamento
su questa materia e che nella nozione di atti sessuali rilevanti ai fini della condanna per violenza sessuale “si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto di violenza - spiega la III Sezione penale (sentenza 549) - possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)”.


Dal bacio alla palpatina:
Quali gesti, per quanto affettuosi possano sembrare, sono da contemplare tra i reati di violenza sessuale? Ecco i gesti che la Cassazione invita ad evitare sia dentro che fuori l’ufficio.

Tratto da TGCOM 12.01.2006


[…] Dal bacio alla palpatina: i gesti proibiti dalla cassazione. Concesso solo il piedino
Concesso solo il piedino: è questo in sintesi , sentenza dopo sentenza, quello che la cassazione ancora non include tra i reati di violenza sessuale. Un bacio mai dato infatti può costare una condanna per violenza sessuale, oltre al posto di lavoro. Il polso, poi, è “zona erogena”: dunque meglio astenersi dall’accarezzarlo se non si vuole incorrere in una condanna penale. E allora, ecco i gesti che, per quanto affettuosi possano sembrare, la Cassazione invita ad evitare sia dentro che fuori l’ufficio. Si parte dalla pacca sul sedere: in un primo tempo la cassazione aveva dato l’ok alla palpatina se “isolata e repentina”. Quattro anni dopo ci hanno ripensato e il 18 gennaio del 2005 hanno sentenziato che il palpeggiamento del sedere integra gli estremi della violenza sessuale. Quattordici mesi ad un signore che aveva dato una pacca ad una ragazza per strada. Ai fini della consumazione del reato, hanno infatti stabilito, “non rileva il fatto che l’atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo”. Da evitare tassativamente gli abbracci alla segretaria: sono veri e propri atti di violenza sessuale, hanno sancito i giudici respingendo il ricorso di un 56enne titolare di un’azienda di Poggibonsi, condannato ad un anno e tre mesi di reclusione (inclusivi dei doppi benefici di legge) per aver appunto osato abbracciare la segretaria. Off limits anche il polso. Per i giudici di piazza Cavour può essere considerato zona erogena, e accarezzarlo con libidine può dunque costituire reato. Così il 15 maggio del 2003 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione rendeva definitiva la condanna a 14 mesi di reclusione per atti sessuali per un signore che aveva fermato per strada una ragazza in motorino e le aveva messo addosso gocce di profumo accarezzandole i polsi. Al bando anche la mano morta, i toccamenti e i palpeggiamenti, seppur fugaci, ha avuto modo di stabilire la Suprema Corte, costituiscono atti sessuali punibili, in quanto la disciplina introdotta dalla legge n.66 del 1996, a proposito della violenza sessuale mira a sanzionare tutti gli atti che, indirizzati verso zone erogene siano idonei a compromettere la libera disponibilità della sfera sessuale dell’individuo. L’unico sfogo che la Cassazione ancora sembra concedere è fare piedino. Il gesto, infatti, sancì con la sentenza 2510 del 2000 non costituisce atto di libidine, pertanto non è penalmente punibile. Il gesto di fare “piedino” ossia di trattenere il piede di un’altra persona tra i propri, osservò in proposito la Suprema Corte, non è una manifestazione dell’istinto sessuale e quindi non è un reato. Venne così assolto un professore accusato di atti di libidine nei confronti di una studentessa

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Pubblicato il 14 gennaio 2006 in: società & tendenze

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