
Foto: - Famiglia - dal web
La controversia: Francesco T., il padre naturale di un bambino nato nel 1997, aveva presentato ricorso alla Cassazione contro Rosa E., dalla quale aveva avuto il figlio e di cui solo successivamente aveva riconosciuto la paternità, in quanto voleva che il bambino portasse il cognome paterno.
La Cassazione, attestando il diritto maturato dai figli a “conservare o a non cambiare il cognome” con il quale sono conosciuti “nell’ambito delle proprie relazioni sociali”, ha concesso ai figli naturali, riconosciuti dal padre solo in un secondo momento, di poter tenere il cognome della madre.
Infine la Cassazione - a sostegno della sua netta apertura al “matronimico” - ricorda che l’Italia ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1979, nella quale gli stati firmatari si impegnano ad “assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome”.
Lo stesso Consiglio d’Europa e numerose sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo - insiste piazza Cavour - “vanno nel senso della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome”. Fatte queste premesse, la Cassazione esorta il Parlamento a varare una legge che prenda atto del tramonto del “modello patriarcale”.
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